Collocamento disabili e fasce deboli
Inserimento lavorativo di persone disabili e appartenenti alla fasce deboli.
Mercoledì 20 novembre ore 19.30
Organizzazione percorsi di tirocinio per utenti iscritti al Collocamento Mirato come politica attiva del lavoro e strumento di formazione e orientamento al lavoro.
Il Servizio Collocamento mirato promuove l’attivazione di percorsi di tirocinio per gli utenti iscritti sia come politica attiva del lavoro sia come strumento di formazione e orientamento al lavoro.
I tirocini non costituiscono un rapporto di lavoro, bensì una metodologia formativa ovvero una misura di politica attiva finalizzata agli obiettivi dell’orientamento, della occupabilità e dell’inserimento o reinserimento nel mercato del lavoro.
L’esperienza di tirocinio è regolamentata dalla delibera di Giunta regionale X/7763 del 17 gennaio 2018 e dal decreto dirigente struttura Giunta regionale 6286 del 7 maggio 2018.
Possono beneficiare di un tirocinio i soggetti disabili e svantaggiati (disabile di cui all’articolo 1, comma 1 della legge 68/99; persona svantaggiata ai sensi della legge 381/91; richiedente protezione internazionale e titolare di status di rifugiato e di protezione sussidiaria ai sensi del decreto del presidente della Repubblica 21/2015; vittima di violenze e di grave sfruttamento da parte delle organizzazioni criminali e soggetto titolare di permesso di soggiorno rilasciato per motivi umanitari ai sensi del decreto legislativo 286/98; vittima di tratta ai sensi del decreto legislativo 24/14).
Durata del tirocinio
Le durate massime dei tirocini, comprese le eventuali proroghe, sono:
Il tirocinio è svolto sulla base della Convenzione di tirocinio e dal Progetto formativo individuale.
Le Convenzioni di tirocinio sono soggette a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 131 del 26 aprile 1986. Il soggetto ospitante dovrà far pervenire al Servizio Collocamento mirato e fasce deboli, prima della data di inizio del tirocinio, la marca da bollo.
La Convenzione è sottoscritta dai rappresentanti legali, o dai lori delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e potrà prevedere le regole di realizzazione di una pluralità di tirocini.
La Convenzione deve prevedere le regole di svolgimento del tirocinio, i diritti e i doveri di ciascuna delle parti coinvolte, le misure in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, le disposizioni in merito all’indennità di partecipazione.
Il Progetto formativo individuale è sottoscritto dai rappresentanti legali, o dai loro delegati, del soggetto promotore e del soggetto ospitante e dal tirocinante (o da chi ne ha la rappresentanza legale, qualora il tirocinante sia minorenne) e contiene gli elementi descrittivi del tirocinio, le attività, gli obiettivi e le modalità di svolgimento, la durata con l’indicazione delle ore giornaliere e settimanali e l’importo mensile netto dell’indennità di partecipazione, le garanzie assicurative e le attività previste come oggetto del tirocinio con riferimento ai profili professionali previsti dal Quadro regionale degli standard professionale di Regione Lombardia.
Cosa serve
Il soggetto ospitante:
L’avvio dei tirocini tramite il Servizio Collocamento mirato e fasce deboli è previsto il primo del mese in modo da poter garantire i controlli quindicinali richiesti da Regione Lombardia.
Entro le ore 24 del giorno precedente all’avvio del tirocinio, il soggetto ospitante deve effettuare, tramite il portale Siul, la comunicazione obbligatoria di avvio del tirocinio.
Il soggetto ospitante è tenuto a garantire l’attivazione delle seguenti garanzie assicurative:
Il soggetto ospitante si impegna a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
Le Convenzioni di tirocinio sono soggette a imposta di bollo a carico del soggetto ospitante (1 marca da bollo da € 16,00 ogni 4 facciate) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 131 del 26 aprile 1986. L’azienda dovrà quindi apporre sulla Convenzione collettiva che verrà sottoscritta una marca da bollo da € 16,00.
Referente Raffaella Fusi
Telefono 0341 295558
Email collocamento.obbligatorio@provincia.lecco.it
Orari lunedì-mercoledì 9.00-13.00 e 14.00-17.30, martedì-giovedì-venerdì 9.00-14.00
Inserimento lavorativo di persone disabili e appartenenti alla fasce deboli.
Gestione amministrativa ed erogazione di servizi e politiche attive legate al lavoro.
Ultimo aggiornamento
29/05/2024, 17:52