Suolo, Cave e Bonifiche
Si occupa di tutte le competenze riconosciute dalla legge in materia di difesa del suolo e, su delega regionale, di numerose funzioni riguardanti le a…
Mercoledì 26 febbraio ore 18.30.
La Provincia rilascia la certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente dei luoghi, dopo che siano state eseguite tutte le fasi della bonifica, dalla caratterizzazione del sito fino agli interventi finali che portano al ripristino dello stato dei luoghi.
La Provincia ha il compito di effettuare accertamenti e di rilasciare apposita certificazione, attestante il completamento degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza permanente.
Chiunque cagioni il superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) nelle matrici ambientali (terreni, acque sotterranee), è tenuto alla messa in sicurezza dei luoghi, alla bonifica/messa in sicurezza permanente ed al ripristino ambientale delle aree inquinante.
Pertanto, in seguito alla denuncia di evento potenzialmente in grado di contaminare un sito o di riscontro di contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione, i soggetti interessati devono procedere alla caratterizzazione del sito, mediante analisi e campionamenti, ed alla successiva presentazione di una analisi di rischio sito-specifica e/o di un progetto di bonifica/messa in sicurezza permanente agli enti territorialmente competenti.
Coloro che causano o riscontrano il potenziale superamento delle concentrazioni soglia di contaminazione (Csc) nelle matrici ambientali devono immediatamente comunicarlo al Comune, alla Provincia e alla Regione territorialmente competenti, ed entro le 24 ore successive all’evento devono mettere in opera le misure necessarie di prevenzione; la medesima procedura si applica anche all’atto di individuazione di contaminazioni storiche che possano comportare rischi di aggravamento della situazione di contaminazione.
In seguito, il soggetto obbligato svolge, nelle zone interessate dalla contaminazione, un’indagine preliminare sui parametri oggetto dell’inquinamento, e ove accerti che il livello di Csc non sia stato superato, provvede al ripristino della zona contaminata, dandone notizia con apposita autocertificazione al Comune e alla Provincia entro 48 ore dalla comunicazione di potenziale superamento; l’autocertificazione conclude il procedimento.
Qualora invece venga accertato il superamento di Csc anche per un solo parametro, il soggetto obbligato ne dà notizia agli enti competenti ed entro 30 giorni presenta loro un Piano di caratterizzazione (Pdc); nei 30 giorni successivi il Comune (o la Regione se il sito contaminato si estende su due o più Comuni), in qualità di autorità competente (Ac), convoca una Conferenza di Servizi (Cds) per l’approvazione del Pdc.
Entro sei mesi dall’approvazione del Pdc, il soggetto responsabile presenta i risultati dell’analisi di rischio sito-specifica (Adr) al Comune che convoca la conferenza di servizi e lo approva entro 60 giorni dalla ricezione.
Qualora gli esiti della procedura dell’Adr dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è inferiore alle concentrazioni soglia di rischio (Csr), la Cds, con l’approvazione del documento di Adr, dichiara concluso positivamente il procedimento, eventualmente prescrivendo un programma di monitoraggio volto a verificare la stabilizzazione nel tempo della situazione riscontrata.
Qualora, invece, l’Adr accerti il superamento delle Cdr anche solo per un parametro, il soggetto responsabile presenta entro sei mesi dall’approvazione dell’Adr un progetto operativo di bonifica all’Ac, che lo approva entro 60 giorni. dalla ricezione, sentita la Cds, stabilendo i tempi di esecuzione e le garanzie fidejussorie.
A intervento concluso di bonifica/messa in sicurezza la Parte deve inoltrare, agli enti competenti quali Provincia Comune, Arpa e Ats, la Relazione di fine lavori a firma del Direttore dei Lavori nel rispetto dei contenuti di cui Allegato 3 della deliberazione di Giunta regionale IX/3509 del 23 maggio 2012.
Ai fini del rilascio della certificazione Arpa Lombardia trasmette quindi la propria relazione tecnica secondo i contenuti indicati nell’allegato 5 della citata deliberazione della Giunta regionale.
Acquisita la relazione di fine lavori e la relazione tecnica dell’Arpa Lombardia, il soggetto titolare del provvedimento autorizzativo dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza, inoltra istanza alla Provincia tesa al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica ai sensi del comma 2 dell’articolo 248 del decreto legislativo 152/2006.
La documentazione deve essere presentata, salvo specifica indicazione, alla Provincia, al Comune territorialmente competente ed all’ARPA.
Il procedimento può essere sospeso in caso in cui la documentazione risulti incompleta o non conforme alle richieste.
La certificazione viene rilasciata dal Servizio Ambiente della Provincia di Lecco.
Nota: la certificazione è necessaria sia per la cancellazione del sito dall’Anagrafe dei siti contaminati presente presso la Regione Lombardia, sia per lo svincolo delle garanzie finanziarie versate.
Referente Marzia Fumagalli
Telefono 0341 295232
Email marzia.fumagalli@provincia.lecco.it
Referente Simone Origgi
Telefono 0341 295228
Email simone.origgi@provincia.lecco.it
Si occupa di tutte le competenze riconosciute dalla legge in materia di difesa del suolo e, su delega regionale, di numerose funzioni riguardanti le a…
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La deliberazione di Giunta regionale 23 maggio 2012 – n. IX/3509 “Linee guida per la disciplina del procedimento per il rilascio della certificazione di avvenuta bonifica, messa in sicurezza operativa e messa in sicurezza permanente dei siti contaminati”.
Ultimo aggiornamento
12/03/2025, 17:23