Consiglio provinciale

Mercoledì 18 dicembre ore 20.00

Autoscuole: presa d’atto

Rilascio autorizzazione per la gestione di autoscuola.

Cos'è

Le autoscuole hanno lo scopo di insegnare l’educazione stradale, l’istruzione e la formazione dei conducenti di veicoli a motore.

A chi si rivolge

Persone fisiche o giuridiche.

Accedere al servizio

Per esercitare l’attività di autoscuola è necessario presentare alla Provincia la Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) corredata dei requisiti prescritti (professionali, finanziari e morali).

L’attività di autoscuola segnalata non può essere iniziata prima della verifica dei requisiti di legge prescritti ai sensi del Codice della strada articolo 123, comma 7-bis.

Da parte degli uffici competenti, sulla base dei documenti trasmessi con la Scia, vengono verificati i requisiti necessari per l’esercizio dell’attività. Nel caso in cui la verifica sia negativa, per documentazione irregolare o incompleta, o nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti per lo svolgimento dell’attività, la Provincia adotta provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività, oppure, nel caso in cui sia possibile, l’Impresa può provvedere ad ottemperare a quanto previsto dalla norma.

Ai sensi dell’articolo 123 del Codice della strada, come modificato dalla legge 120 del 29.07.2010, le autoscuole devono svolgere l’attività di formazione dei conducenti per il conseguimento di qualsiasi categoria di patente. Ne consegue che non esiste più la distinzione tra autoscuole di tipo A e autoscuole di tipo B come definite dalla previgente normativa e che, ai sensi dell’articolo 20 della legge 120 del 29.07.2010, le autoscuole ancora esistenti di tipo B che esercitano attività di formazione dei conducenti esclusivamente per il conseguimento delle patenti di categoria A e B si adeguano a quanto disposto dal comma 7 dell’articolo 123 del decreto legislativo 285 del 1992, come modificato dal comma 5 dell’articolo 20 della legge 120/2010, a decorrere dalla prima variazione della titolarità dell’autoscuola (trasformazione societaria con cambio del titolare/rappresentante legale/socio accomandatario/socio amministratore che gestisce l’autoscuola, cessione d’azienda) successiva alla data di entrata in vigore della stessa legge 120/2010 (13 agosto 2010).

Centri d’istruzione automobilistica: è data facoltà a due o più autoscuole di consorziarsi secondo quanto disposto dal codice civile agli articoli 2602 e seguenti e costituire centri d’istruzione automobilistica ai sensi dell’articolo 7 del decreto ministeriale 317 del 17 maggio 1995. Al centro confluiscono solo gli allievi iscritti presso le autoscuole aderenti al centro stesso che vengono annotati su apposito registro. Non è consentito iscrivere allievi direttamente nel centro.

Costi

Oneri di istruttoria:

  • Apertura di nuova autoscuola (per ogni sede): € 100,00
  • Apertura di nuovo centro d’istruzione (per ogni sede): € 100,00
  • Trasferimento centro d’istruzione e autoscuola (per ogni sede): € 75,00
  • Cambiamento societario: € 50,00
  • Tesserino insegnante e istruttore di scuola guida: gratuito
  • Vidimazione del registro: gratuito

Tempi e scadenze

Verifica requisiti: 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Contatti

Referente Emanuela Rigamonti
Telefono 0341 295443
Email emanuela.rigamonti@provincia.lecco.it
Pec provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Ufficio e Area responsabile

Ultimo aggiornamento
29/05/2024, 09:43

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