Autorizzazione unica ambientale – Aua
Provvedimento che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale, previsti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013.
Mercoledì 2 aprile ore 18.30.
Provvedimento che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale, previsti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013.
Adottato dalla Provincia quale autorità competente e rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (Suap), il provvedimento sostituisce i sottoindicati titoli abilitativi:
a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II, del titolo IV, della sezione II, della parte III, del decreto legislativo 152/06
b) Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 152/06, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 152/06
d) Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 152/06
e) Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 447/95
f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 99/92
g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 152/06
Il gestore dello stabilimento o attività produttiva deve obbligatoriamente richiedere l’Autorizzazione unica ambientale nei seguenti casi:
L’Autorizzazione unica ambientale si applica alle Piccole e medie imprese (Pmi) nonché alle grandi imprese produttive non soggette alle disposizioni in materia di Autorizzazione integrata ambientale.
Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero per le attività produttive 18 aprile 2005 ricadono nelle categorie di Piccole e medie imprese le attività produttive con le seguenti caratteristiche:
Le istanze dovranno essere presentate al Suap territorialmente competente, esclusivamente con modalità telematica, tramite la piattaforma “impresainungiorno” dove è possibile la compilazione guidata e di gestione delle istanze in formato standard xml.
Non è possibile la trasmissione delle istanze in modalità differenti.
L’istanza, presentata tramite il Suap, viene trasmessa in modalità telematica alla Provincia (in qualità di Autorità competente) e agli altri enti competenti in materia ambientale che possono intervenire nel procedimento. A conclusione del procedimento amministrativo, la Provincia adotta il relativo provvedimento e lo inoltra al Suap per il rilascio.
L’Autorizzazione unica ambientale:
L’Aua non deve essere richiesta nei seguenti casi:
La deliberazione della Giunta regionale X/1840 del 16 maggio 2014 ha inoltre escluso le seguenti tipologie impiantistiche:
Il gestore può non richiedere l’Aua se ha necessità di acquisire solo una o più delle seguenti “comunicazioni”:
b) Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 152/06, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste
e) Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 447/95
g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo. 152/06
Altresì, il gestore può non richiedere l’Aua nel caso in cui l’attività sia soggetta esclusivamente al seguente titolo abilitativo:
d) Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga, di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 152/06
In quest’ultimo caso è fatta salva la facoltà del gestore di richiedere comunque l’Aua per il solo titolo di autorizzazione generale per le attività in deroga. Resta fermo l’obbligo di presentazione, tramite Suap, della specifica istanza di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell’articolo 272 del decreto legislativo 152/2006.
Fuori dai casi descritti in questa sezione, il gestore è tenuto a presentare alla Provincia istanza di Autorizzazione unica ambientale, rivolgendosi allo Sportello unico delle attività produttive del Comune in cui è situato l’attività produttiva, presentando domanda in formato digitale tramite il portale di impresainungiorno.it o procedimenti.
Regione Lombardia, nell’ambito delle attività di coordinamento finalizzate all’attuazione del regolamento Aua, ha ritenuto utile predisporre e diffondere un insieme di documenti divulgativi in grado di accompagnare gli operatori in tutte le fasi del procedimento Aua.
Tali documenti sono da intendersi come strumenti di supporto all’attività degli operatori, di carattere propositivo e non ‘perentorio’, utili a definire un modus operandi uniforme sul territorio.
In tal senso potranno essere presi a riferimento dagli operatori e contestualmente integrati e adattati alle specificità locali o eventualmente implementati all’interno delle piattaforme in uso presso Suap e autorità competenti.
Referente Azzurra Milani (in caso di Aua contenenti il titolo abilitativo scarichi)
Telefono 0341 295379
Email azzurra.milani@provincia.lecco.it
Orari lunedì-mercoledì 9.00-13.00 e 15.00-17.30, martedì-giovedì-venerdì 9.00-14.00
Referente Francesco Tagliaferri (a eccezione di Aua contenenti il titolo abilitativo scarichi)
Telefono 0341 295214
Email francesco.tagliaferri@provincia.lecco.it
Orari lunedì-mercoledì 9.00-13.00 e 15.00-17.30, martedì-giovedì-venerdì 9.00-14.00
Ultimo aggiornamento
04/03/2025, 12:25