Consiglio provinciale

Mercoledì 2 aprile ore 18.30.

Autorizzazione unica ambientale – Aua

Provvedimento che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale, previsti dall’articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013.

Cos’è

Adottato dalla Provincia quale autorità competente e rilasciato dallo Sportello unico per le attività produttive (Suap), il provvedimento sostituisce i sottoindicati titoli abilitativi:

a) Autorizzazione agli scarichi di cui al capo II, del titolo IV, della sezione II, della parte III, del decreto legislativo 152/06

b) Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 152/06, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste

c) Autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 152/06

d) Autorizzazione generale di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 152/06

e) Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 447/95

f) Autorizzazione all’utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura di cui all’articolo 9 del decreto legislativo 99/92

g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo 152/06

Il gestore dello stabilimento o attività produttiva deve obbligatoriamente richiedere l’Autorizzazione unica ambientale nei seguenti casi:

  • Al momento della prima richiesta, rinnovo e modifica sostanziale di una delle tre “autorizzazioni espresse”, ovvero i titoli abilitativi a), c) e d), a prescindere da quali siano gli ulteriori titoli sostituiti dall’Aua
    Esempio: l’impresa ha in scadenza l’autorizzazione allo scarico di acque reflue (titolo a), e in corso di validità l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti (titolo c). In tal caso l’impresa dovrà presentare domanda di rilascio dell’Aua, indicando in istanza il rinnovo del titolo a e il proseguimento senza modifiche del titolo c.
  • Al momento del rinnovo di una delle “comunicazioni” quando l’attività è soggetta anche ad almeno una delle “autorizzazioni espresse”
    Esempio: L’impresa ha in scadenza una comunicazione in materia di rifiuti (titolo g) e in corso di validità l’autorizzazione allo scarico (titolo a). In tal caso, l’azienda dovrà presentare istanza domanda di rilascio dell’Aua per il rinnovo del titolo g, segnalando in istanza il proseguimento senza modifiche del titolo a

A chi si rivolge

L’Autorizzazione unica ambientale si applica alle Piccole e medie imprese (Pmi) nonché alle grandi imprese produttive non soggette alle disposizioni in materia di Autorizzazione integrata ambientale.

Ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Ministero per le attività produttive 18 aprile 2005 ricadono nelle categorie di Piccole e medie imprese le attività produttive con le seguenti caratteristiche:

  • meno di 250 occupati
  • un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di euro, oppure un bilancio annuo non superiore a 43 milioni di euro

Accedere al servizio

Le istanze dovranno essere presentate al Suap territorialmente competente, esclusivamente con modalità telematica, tramite la piattaforma “impresainungiorno” dove è possibile la compilazione guidata e di gestione delle istanze in formato standard xml.

Non è possibile la trasmissione delle istanze in modalità differenti.

L’istanza, presentata tramite il Suap, viene trasmessa in modalità telematica alla Provincia (in qualità di Autorità competente) e agli altri enti competenti in materia ambientale che possono intervenire nel procedimento. A conclusione del procedimento amministrativo, la Provincia adotta il relativo provvedimento e lo inoltra al Suap per il rilascio.

Caratteristiche

L’Autorizzazione unica ambientale:

  • avrà durata di 15 anni a decorrere dalla data di rilascio
  • deve essere richiesta alla scadenza del primo titolo abilitativo in possesso dello stabilimento o in caso di modifiche sostanziali allo stesso

Esclusioni ed eccezioni

L’Aua non deve essere richiesta nei seguenti casi:

  • se il progetto è soggetto alla procedura di Valutazione di impatto ambientale (Via) che, in base alle leggi statali o regionali, sostituisce tutti gli atti di assenso di tipo ambientale. In caso di sottoposizione del progetto alla “verifica di assoggettabilità” alla Via, occorre che la verifica si sia conclusa con un decreto negativo, prima di poter procedere con l’Aua
  • per gli impianti che sono sottoposti alla disciplina dell’Autorizzazione integrata ambientale (Aia), vale a dire le categorie di attività industriali che sono specificate nell’allegato VIII alla parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni
  • per gli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti (articolo 208 del decreto legislativo 152/2006)
  • per gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili (ex articolo 12 del decreto legislativo 387/2003, ora decreto legislativo 190 del 25 novembre 2024)
  • per gli impianti di cogenerazione, alimentati da fonti convenzionali (ex articolo 11 del decreto legislativo 115/2008).
  • alla comunicazione della lettera b) della Direttiva Nitrati (riferimento Circolare Regione Lombardia 19/2013)

La deliberazione della Giunta regionale X/1840 del 16 maggio 2014 ha inoltre escluso le seguenti tipologie impiantistiche:

  • gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in quanto impianti destinati allo svolgimento di attività di pubblico servizio gestite direttamente da enti pubblici o dati in concessione da questi ultimi
  • gli impianti connessi ad interventi di bonifica o messa in sicurezza di emergenza, poiché inerenti a specifica normativa settoriale e caratterizzati da un esercizio limitato alla durata dell’intervento di bonifica/messa in sicurezza

Il gestore può non richiedere l’Aua se ha necessità di acquisire solo una o più delle seguenti “comunicazioni”:

b) Comunicazione preventiva di cui all’articolo 112 del decreto legislativo 152/06, per l’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, delle acque di vegetazione dei frantoi oleari e delle acque reflue provenienti dalle aziende ivi previste

e) Comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 447/95

g) Comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del decreto legislativo. 152/06

Altresì, il gestore può non richiedere l’Aua nel caso in cui l’attività sia soggetta esclusivamente al seguente titolo abilitativo:

d) Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga, di cui all’articolo 272 del decreto legislativo 152/06

In quest’ultimo caso è fatta salva la facoltà del gestore di richiedere comunque l’Aua per il solo titolo di autorizzazione generale per le attività in deroga. Resta fermo l’obbligo di presentazione, tramite Suap, della specifica istanza di adesione all’autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera per le attività in deroga ai sensi dell’articolo 272 del decreto legislativo 152/2006.

Fuori dai casi descritti in questa sezione, il gestore è tenuto a presentare alla Provincia istanza di Autorizzazione unica ambientale, rivolgendosi allo Sportello unico delle attività produttive del Comune in cui è situato l’attività produttiva, presentando domanda in formato digitale tramite il portale di impresainungiorno.it o procedimenti.

Cosa serve

Modulistica unificata Aua adottata dalla Regione Lombardia con decreto dirigente della Giunta 5512 del 25 giugno 2014

Regione Lombardia, nell’ambito delle attività di coordinamento finalizzate all’attuazione del regolamento Aua, ha ritenuto utile predisporre e diffondere un insieme di documenti divulgativi in grado di accompagnare gli operatori in tutte le fasi del procedimento Aua.

Tali documenti sono da intendersi come strumenti di supporto all’attività degli operatori, di carattere propositivo e non ‘perentorio’, utili a definire un modus operandi uniforme sul territorio.

In tal senso potranno essere presi a riferimento dagli operatori e contestualmente integrati e adattati alle specificità locali o eventualmente implementati all’interno delle piattaforme in uso presso Suap e autorità competenti.

Costi

Le spese istruttorie sono determinate dalla deliberazione della Giunta di Regione Lombardia X/3827 del 14/07/2015. Tali costi vanno determinati utilizzando i fogli elettronici di calcolo predisposti da Regione Lombardia.

Tempi e scadenze

Aua che sostituisce l’autorizzazione ordinaria alle emissioni in atmosfera

120 giorni

Aua che non sostituisce l’autorizzazione alle emissioni in atmosfera

90 giorni

In caso di richieste integrazioni da parte degli enti, la scadenza viene posticipata di ulteriori 30 giorni.

Contatti

Referente Azzurra Milani (in caso di Aua contenenti il titolo abilitativo scarichi)
Telefono 0341 295379
Email azzurra.milani@provincia.lecco.it
Orari lunedì-mercoledì 9.00-13.00 e 15.00-17.30, martedì-giovedì-venerdì 9.00-14.00

Referente Francesco Tagliaferri (a eccezione di Aua contenenti il titolo abilitativo scarichi)
Telefono 0341 295214
Email francesco.tagliaferri@provincia.lecco.it
Orari lunedì-mercoledì 9.00-13.00 e 15.00-17.30, martedì-giovedì-venerdì 9.00-14.00

Documenti

Tutta la documentazione è disponibile sul sito di Regione Lombardia nella sezione dedicata ai documenti di supporto agli operatori:

Ulteriori informazioni

Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito della Regione Lombardia nella pagina dedicata alla Autorizzazione unica ambientale

Modulistica

Guida Regione Lombardia compilazione istanza Aua portale Procedimenti

Ultimo aggiornamento
04/03/2025, 12:25

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