Autorizzazione integrata ambientale – Aia

Prevenzione e riduzione integrate inquinamento e misure intese a evitare o ridurre le emissioni nell’aria, nell’acqua e nel suolo, comprese le misure relative ai rifiuti, per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente salve le disposizioni sulla valutazione di impatto ambientale.

Cos’è

L’Autorizzazione integrata ambientale (AIA) è il provvedimento che autorizza l’esercizio di una installazione o di parte di essa a determinate condizioni, che devono garantire la conformità ai requisiti del decreto legislativo 152/2006 parte seconda, titolo I e titolo III- bis. In particolare ha per oggetto la prevenzione e la riduzione integrate dell’inquinamento, attuando misure per conseguire un livello elevato di protezione dell’ambiente.

L’AIA può valere per una o più installazioni o parti di esse, che siano localizzate sullo stesso sito e gestite dal medesimo gestore. Le attività soggette alla disciplina del titolo III-bis del decreto legislativo 152/2006 che ricadono in AIA sono quelle elencate nell’allegato VIII al medesimo decreto.

La Provincia è l’autorità competente al rilascio, al riesame, alla modifica dell’AIA relativamente a tutte le installazioni soggette a tale disciplina, a eccezione di quelle di competenza statale indicate nell’allegato XII del decreto legislativo 152/2006 parte seconda, titolo I e titolo III- bis e di quelle di competenza regionale ai sensi dell’articolo 17 comma 1 della legge regionale 26/2003 e successive modifiche e integrazioni (impianti per l’incenerimento di rifiuti urbani, impianti per la gestione dei rifiuti di amianto, impianti di carattere innovativo per la gestione dei rifiuti).

L’autorità competente riesamina periodicamente l’Autorizzazione integrata ambientale confermando o aggiornando le relative condizioni. Il riesame con valenza di rinnovo dell’AIA delle attività esistenti è disposto ai sensi dell’articolo 29 octies comma 3 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni:

  • tenendo conto di tutte le decisioni relative alle conclusioni delle BAT nuove o aggiornate, applicabili all’installazione, entro 4 anni dalla data di pubblicazione delle stesse nella Gazzetta ufficiale dell’Unione Europea
  • quando sono trascorsi 10 anni dal rilascio dell’AIA o dall’ultimo riesame effettuato sull’intera installazione

Inoltre, sulla base degli esiti dei controlli e delle ispezioni effettuati dall’Agenzia per la protezione dell’ambiente e di eventuali controlli straordinari disposti ai sensi dell’articolo 11 comma 4, in caso di inosservanza delle prescrizioni autorizzatorie o di esercizio in assenza di autorizzazione, la Provincia secondo la gravità delle infrazioni, procede:

  1. alla diffida, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le inosservanze, nonché un termine entro cui, fermi restando gli obblighi del gestore in materia di autonoma adozione di misure di salvaguardia, devono essere applicate tutte le appropriate misure provvisorie o complementari che l’autorità competente ritenga necessarie per ripristinare o garantire provvisoriamente la conformità
  2. alla diffida e contestuale sospensione dell’attività autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per l’ambiente, o nel caso in cui le violazioni siano comunque reiterate più di due volte all’anno
  3. alla revoca dell’autorizzazione e alla chiusura dell’installazione, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo e di danno per l’ambiente
  4. alla chiusura dell’installazione nel caso in cui l’infrazione abbia determinato esercizio in assenza di autorizzazione

A chi si rivolge

Gestori di installazioni che svolgono attività indicate nell’allegato VIII del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, ovvero, qualsiasi persona fisica o giuridica che detiene o gestisce, nella sua totalità o in parte, l’installazione o l’impianto oppure che dispone di un potere economico determinante sull’esercizio tecnico dei medesimi come definito all’articolo 5 comma 1 lettera r-bis) del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

Accedere al servizio

Inoltrare istanza all’indirizzo di posta elettronica certificata provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it allegando la documentazione indicata sulla modulistica disponibile nella sezione documenti della presente scheda per:

  • il rilascio di AIA per nuove installazioni
  • il riesame di AIA per attività esistenti
  • la modifica sostanziale o non sostanziale dell’AIA delle installazioni esistenti

Copia della domanda deve essere inoltre inviata:

  • ad Arpa – Dipartimento provinciale di Lecco al seguente indirizzo di posta elettronica certificata dipartimentolecco.arpa@pec.regione.lombardia.it
  • al Comune e ad altri enti eventualmente coinvolti (Ats Brianza, Gestore servizio idrico, Ente Parco, Comunità montane, …)

Entro 15 giorni dalla data di avvio del procedimento istruttorio, la Provincia pubblica sul proprio sito web idoneo avviso con l’indicazione della localizzazione dell’installazione e il nominativo del Gestore, nonché gli uffici presso i quali sono depositati i documenti inerenti il procedimento, per la consultazione del pubblico.

Nei successivi 30 giorni i cittadini possono inviare eventuali osservazioni mediante posta elettronica certificata al seguente indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it

Novità

Deliberazione Giunta regionale XI/4107 del 21 dicembre 2020 

Il provvedimento è entrato in vigore l’1 febbraio 2021 e, da tale data, si intende disapplicata la deliberazione della Giunta regionale 2970 del 2 febbraio 2012 relativamente agli allegati A-B-C-D-E-F nonché la disposizione regionale relativa all’obbligo di compilazione da parte dei Gestori dell’applicativo di Regione Lombardia ‘Modulistica IPPC on line’ richiesta contestualmente alla presentazione di istanze per il rilascio, riesame o modifica delle AIA.

Con la medesima deliberazione regionale, dall’1 febbraio 2021 è stato messo a disposizione sulla piattaforma telematica Procedimenti (sezione Ambiente) il nuovo applicativo regionale e la relativa modulistica digitale per la presentazione e la gestione delle istanze per il rilascio, il riesame e la modifica delle AIA. È prevista una fase iniziale di 6 mesi in cui la presentazione delle istanze mediante il nuovo applicativo regionale non è vincolante per l’accoglimento delle istanze medesime, che possono pertanto continuare ad essere veicolate con le modalità attualmente in uso.

Nello specifico, nei primi sei mesi, l’utilizzo della nuova piattaforma riguarderà le istanze relative a:

  • installazioni soggette ad AIA di competenza regionale e delle Province/Città Metropolitana di Milano localizzate su tutto il territorio di Regione Lombardia, con l’esclusione di quelle rientranti nel settore zootecnico (codice IPPC 6.6)
  • tutti i nuovi procedimenti autorizzativi in materia di AIA (rilascio, riesame e modifica sostanziale), esclusi quelli inerenti alle comunicazioni di modifica non sostanziale ai sensi dell’articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/06

Costi

Costi di istruttoria. Le tariffe da applicare alle istruttorie in materia di AIA sono state determinate da Regione Lombardia con deliberazione IX/4626 del 28 dicembre 2012 e devono essere calcolate utilizzando i moduli scaricabili nella seguente scheda:

Tempi e scadenze

150 giorni dalla data di presentazione della domanda di nuova AIA, di riesame e di modifica sostanziale dell’AIA esistente, salvo sospensione termini per richiesta di integrazioni documentali e/o rilascio dei pareri degli enti competenti.

60 giorni per modifiche non sostanziali di AIA vigenti, salvo sospensione termini per richiesta di integrazioni documentali e/o rilascio dei pareri degli enti competenti.

Contatti

Referenti Carmina Saggese – Andrea De Sanctis
Telefono 0341 295247 – 233
Email carmina.saggese@provincia.lecco.it
Email andrea.desanctis@provincia.lecco.it

Ufficio e Area responsabile

Avvisi al pubblico

Pubblicazioni ai sensi dell’articolo 29 quater comma 3 parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni delle istanze di Autorizzazione integrata ambientale (Aia) di riesame e di modifica sostanziale dell’Aia presentate dai gestori.

Entro 30 giorni dalla pubblicazione degli annunci, i soggetti interessati possono presentare in forma scritta all’Autorità competente, osservazioni sulla domanda ai sensi dell’articolo 29 quater comma 4 parte seconda del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.

L’invio delle osservazioni potrà avvenire anche mediante posta certificata al seguente indirizzo: provincia.lecco@lc.legalmail.camcom.it.

Fimma spa

Limonta spa

Rodacciai spa

Alplast srl

Casalini e Viscardi srl

Metalprint spa

Carcano Antonio spa

Novacart spa

Flamma spa

Ponziani spa

Limonta spa

Ultimo aggiornamento
01/10/2024, 11:10

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