Autorizzazione emissioni in atmosfera da impianti e attività (esclusi impianti termici civili)
La Provincia rilascia l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera.
Mercoledì 2 aprile ore 18.30.
La Provincia rilascia l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera.
La costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera è subordinata al rilascio di autorizzazione, secondo la tipologia dell’attività:
Le attività in procedura ordinaria sono tutte le attività le cui emissioni ricadono nell’ambito di applicazione del titolo I della parte V del decreto legislativo 152/2006, ossia necessitano di autorizzazione, e che non rientrano, per tipologia o caratteristiche quali/quantitative, nelle procedure di autorizzazione previste dall’articolo 272 commi 1 e 2, del medesimo decreto legislativo 152/2006.
In tale procedura si rientra anche in caso di attività che, seppure formalmente rientranti nelle casistiche di cui all’articolo 272 comma 2 del decreto legislativo 152/2006, sono in compresenza con attività ricadenti in procedura ordinaria.
Per alcune determinate tipologie di attività, denominate attività semplici, Regione Lombardia ha predisposto, con delibere di Giunta regionale 11667 del 20 dicembre 2002, 16103 del 23 gennaio 2004, 196 del 22 giugno 2005, 3780 del 18 luglio 2012, degli allegati tecnici ai quali riferirsi nell’istanza.
Le citate delibere della Giunta regionale riguardanti le attività semplici hanno ora esclusivamente funzione di inquadramento settoriale e riferimento tecnico.
L’entrata in vigore della delibera della Giunta regionale 983 del 11 dicembre 2018 ha disapplicato alcuni degli allegati tecnici relativi alle succitate delibere 11667 del 20 dicembre 2002 e 196 del 22 giugno 2005.
Tutte le attività ordinarie e semplici devono richiedere il titolo abilitativo di “autorizzazione alle emissioni in atmosfera per stabilimenti ai sensi dell’art. 269 del decreto legislativo 152 del 2006”, ora ricompreso nell’Autorizzazione unica ambientale in seguito all’entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 2013 oppure, in caso di attività soggette, integrato nell’Autorizzazione integrata ambientale.
Le attività in deroga sono tutte le attività le cui emissioni ricadono nell’ambito di applicazione della parte V del decreto legislativo 152/2006, elencate nella parte II dell’allegato IV alla parte V del medesimo decreto legislativo, e/o per le quali Regione Lombardia ha adottato uno specifico allegato tecnico di riferimento.
Regione Lombardia ha meglio definito il perimetro autorizzativo di tali attività con la delibera della Giunta regionale 983 del 11 dicembre 2018 e successive modifiche e integrazioni.
Con tale delibera, Regione ha dettagliato quelle specifiche attività produttive cosiddette “in deroga” per cui ha definito alcuni allegati tecnici da rispettare integralmente per ottenere l’autorizzazione “in via generale” ai sensi dell’articolo 272 comma 2 e 3 del decreto legislativo 152 del 2006.
È in corso l’aggiornamento da parte di Regione Lombardia degli allegati tecnici previsti per le autorizzazioni in via generale, iniziata con l’aggiornamento degli allegati dal 2 al 36 avvenuto con decreto dell’unità organizzativa 7082 del 9 maggio 2024.
Sono tutte le attività a inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell’articolo 272 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni a “emissioni scarsamente rilevanti”.
L’elenco delle attività ricadenti in tale campo di applicazione è definito nella parte I dell’allegato IV alla parte V del decreto legislativo 152/2006 e, in Regione Lombardia, dalla delibera della Giunta regionale 982 dell’11 dicembre 2018.
Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente (Provincia di Lecco) o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di modifica sostanziale dell’Autorizzazione unica ambientale in possesso allo stabilimento, ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni.
Presentare istanza nei tempi e modi previsti dalla legge in funzione dell’attività che si intende svolgere e del tipo di autorizzazione necessaria.
Il titolo autorizzativo, a seconda della categoria dell’attività, sarà ricompreso nell’autorizzazione unica più opportuna (Autorizzazione unica ambientale, Autorizzazione integrata ambientale, Provvedimento autorizzativo unico regionale etc.) e seguirà lo specifico iter procedimentale.
In caso di Autorizzazione unica ambientale l’istanza deve essere presentata, in formato digitale e mediante portale impresaiungiorno.it o Procedimenti, al Suap del Comune in cui è localizzato l’impianto produttivo; tale ente provvederà all’inoltro dell’istanza agli enti chiamati ad intervenire in sede istruttoria.
Il gestore che abbia intenzione di effettuare esclusivamente attività ricadenti integralmente nel campo di applicazione dell’allegato tecnico previsto per la specifica attività, o che vuole adeguare all’autorizzazione in via generale gli impianti già autorizzati in procedura ordinaria, può presentare apposita domanda, al Suap competente (Sportello unico attività produttive – uffici comunali), mediante compilazione on-line della domanda sui portali impresaiungiorno.it o Procedimenti. La domanda deve essere implementata per ogni attività svolta, con la/le relazione tecnica semplificata regolata dallo specifico allegato tecnico di riferimento, nonché planimetria raffigurante impianti, canalizzazioni delle emissioni e localizzazione degli impianti di abbattimento e dei punti di emissione.
Lo stabilimento si intende correttamente autorizzato e può procedere pertanto alla messa in esercizio dell’impianto (comunicandolo ove previsto) decorsi 45 giorni dalla presentazione senza che gli enti interessati abbiano espresso diniego o obiezioni.
E’ facoltà del gestore avanzare istanza di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 59/2013 richiedendo il solo titolo abilitativo “emissioni in atmosfera articolo 272 comma 2 decreto legislativo 152/06”, mentre è obbligatoriamente avanzare istanza Autorizzazione unica ambientale, ai sensi del decreto del Presidente della repubblica 59/2013, richiedendo il titolo abilitativo “emissioni in atmosfera articolo 272 comma 2 decreto legislativo 152/06” qualora vi siano altri titoli abilitativi rientranti in tale ambito autorizzativo (scarichi idrici, impatto acustico).
La deliberazione della Giunta regionale XI/982 del 11 dicembre 2018 individua la attività considerate a basso impatto emissivo (attività scarsamente rilevanti) e che pertanto non sono sottoposte a specifica autorizzazione.
Ai sensi della citata normativa regionale i gestori degli stabilimenti in cui sono presenti esclusivamente impianti e attività di cui all’allegato 1 alla medesima deliberazione sopra richiamata non sono tenuti a effettuare la comunicazione di messa in esercizio o avvio dell’attività prevista dalla normativa nazionale.
Il sindaco, in qualità di autorità sanitaria locale, può comunque imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. L’esercente dovrà, nello svolgimento delle proprie attività, porre particolare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità dell’ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa 21 vigente) ed eventuali prescrizioni comunali definite dall’applicazione del regolamento locale d’igiene.
Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente (Provincia di Lecco) o, se la modifica è sostanziale, presenta una domanda di autorizzazione., ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni,
Se la modifica è sostanziale l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all’evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento.
Se la modifica non è sostanziale, l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto. In questo caso, se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere successivamente.
Per la classificazione delle modifiche, anche in ambito Autorizzazione unica ambientale (Aua), la modulistica e l’iter procedurale, si rimanda alla delibera di Giunta regionale 7570 del 18 dicembre 2017.
La medesima delibera prevede che le comunicazioni di modifica non sostanziale devono essere trasmesse ai Suap in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche Aua (impresainungiorno.it o Procedimenti).
Definiti dalla deliberazione della Giunta regionale X/3827 del 14 luglio 2015 – Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (Aua) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 13 marzo 2013.
La Regione Lombardia, con la deliberazione della Giunta regionale 8/9201 del 30/03/2009 “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera”, pubblicata sul Burl il 06/04/2009, ha previsto una tariffa omnicomprensiva pari a 150 euro da versare alla Provincia di Lecco.
Non sono previsti oneri istruttori da versare alla Provincia di Lecco.
Per le modifiche non sostanziali non sono previsti oneri istruttori.
Per le modifiche sostanziali gli oneri istruttori sono definiti dalla delibera di Giunta regionale X/3827 del 14 luglio 2015 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (Aua) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 13 marzo 2013”.
Termine massimo di 150 giorni dalla presentazione dell’istanza.
Attività ordinaria autorizzata con ex articolo 269 del decreto legislativo 152/2006, ante – Aua: è necessario presentare una domanda di nuova Autorizzazione unica ambientale un anno prima dalla scadenza dell’autorizzazione in essere.
Attività ordinaria autorizzata già in regime di Autorizzazione unica ambientale: almeno 6 mesi prima della scadenza dell’autorizzazione posseduta presenta nuova domanda di autorizzazione, configurandola come rinnovo (o eventualmente rinnovo con modifica), inviando al Suap competente la documentazione necessaria aggiornata.
Referente Pietro Bolognino
Telefono 0341 295241
Email pietro.bolognino@provincia.lecco.it
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Domanda di adesione all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’articolo 272, comma 3, del decreto legislativo 152/2006 per l’esercizio del…
Comunicazione di modifica di attività in deroga di cui all’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.
Comunicazione di carattere amministrativo relativa alle attività in deroga di cui all’articolo 272, comma 2, del decreto legislativo 152/2006.
Ultimo aggiornamento
04/03/2025, 12:05