Autorizzazione alle emissioni in atmosfera da impianti e attività (esclusi impianti termici civili)
La Provincia rilascia l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera.
Mercoledì 18 dicembre ore 20.00
La Provincia rilascia l’autorizzazione per la costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera.
La costruzione e l’esercizio di impianti che producono emissioni in atmosfera è subordinata al rilascio di autorizzazione, secondo la tipologia dell’attività:
Le attività in procedura ordinaria sono tutte le attività le cui emissioni ricadono nell’ambito di applicazione della Parte V del decreto legislativo 152/2006, ossia necessitano di autorizzazione, e che non rientrano, per tipologia o caratteristiche quali/quantitative, nelle procedure di autorizzazione previste dall’articolo 272 commi 1) e 2), del medesimo decreto legislativo 152/2006.
In tale procedura si rientra anche in caso di attività che, seppure formalmente rientranti nelle casistiche di cui all’articolo 272 comma 2) del decreto legislativo 152/2006, sono in compresenza con attività ricadenti in procedura ordinaria.
Per alcune determinate tipologie di attività, denominate attività semplici, Regione Lombardia ha predisposto, con delibere di Giunta regionale 11667 del 20 dicembre 2002, 16103 del 23 gennaio 2004, 196 del 22 giugno 2005, 3780 del 18 luglio 2012, degli allegati tecnici ai quali riferirsi nelle istanza.
Le attività in deroga sono tutte le attività le cui emissioni ricadono nell’ambito di applicazione della parte V del decreto legislativo 152/2006, elencate nella parte II dell’allegato IV alla parte V del medesimo decreto legislativo, e/o per le quali Regione Lombardia ha adottato uno specifico allegato tecnico di riferimento.
Sono tutte le attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell’articolo 272 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni a “emissioni scarsamente rilevanti”.
Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente (Provincia di Lecco) o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni una domanda di autorizzazione.
I gestori di impianti a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e pellami, escluse le pellicce, e delle pulitintolavanderie a ciclo chiuso, devono presentare apposita domanda di autorizzazione al Suap competente.
Presentare istanza secondo i modelli predisposti dalla Provincia di Lecco e reperibili sul sito in funzione dell’attività che si intende svolgere e del tipo di autorizzazione necessaria.
L’istanza deve essere presentata al Suap in formato digitale mediante portale; tale ente provvederà all’inoltro dell’istanza agli enti interessati. L’Autorizzazione unica ambientale verrà poi rilasciata dal Suap. I tempi per l’evasione e l’iter procedurale della pratica sono normati dal decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni articolo 269 e dal decreto del Presidente della Repubblica 59/2013.
Attività in deroga ai sensi del decreto legislativo 152/2006, articolo 272 comma 2)
Il gestore che intende installare un nuovo impianto (o trasferire impianti in altro stabilimento), adeguare all’autorizzazione in via generale gli impianti già autorizzati in procedura ordinaria, presentando preventivamente apposita domanda o comunicazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 160/2010, al Suap (Sportello unico attività produttive – uffici comunali) competente, mediante compilazione on-line della domanda sui portali impresaiungiorno.it o Muta-Servizi. La domanda deve essere implementata con la/le relazione/i tecnica di riferimento specifica per ogni attività svolta, nonché planimetria raffigurante impianti, canalizzazioni delle emissioni e localizzazione degli impianti di abbattimento e dei punti di emissione.
Lo stabilimento si intende correttamente autorizzato e può procedere pertanto alla messa in esercizio dell’impianto (comunicandolo ove previsto) decorsi 45 giorni dalla presentazione senza che gli enti interessati abbiano espresso diniego o obiezioni.
Si ricorda che è facoltà del gestore avanzare istanza di Autorizzazione unica ambientale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 richiedendo il solo titolo abilitativo “emissioni in atmosfera articolo 272 comma 2) decreto legislativo 152/06”, mentre è obbligatoriamente avanzare istanza Aua decreto del Presidente della Repubblica 59/2013 richiedendo il titolo abilitativo “emissioni in atmosfera articolo 272 comma 2 decreto legislativo 152/06” qualora vi siano altri titoli abilitativi rientranti in tale ambito autorizzativo (es.: scarichi idrici, impatto acustico).
Come già espresso nella deliberazione della Giunta regionale 7/6631 del 29 ottobre 2001, i gestori di attività ad inquinamento poco significativo, ora definite nel comma 1 dell’articolo 272 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni a “emissioni scarsamente rilevanti”, prima dell’avvio dell’attività o dell’impianto devono comunicare, al Comune competente per territorio, di ricadere nella casistica di cui all’articolo 272 comma 1 del decreto legislativo 152/06 e successive modifiche e integrazioni; qualora non venga effettuata tale comunicazione, che può essere ricompresa all’interno della Scia, il gestore incorre nelle sanzioni previste dall’articolo 279 comma 3 del decreto legislativo 152/06. Con tale comunicazione il gestore può esercitare la propria attività senza ulteriori adempimenti relativi alle emissioni in atmosfera generate dall’attività; il sindaco può comunque, in qualità di autorità sanitaria locale, imporre prescrizioni e limitazioni in tema di emissioni in atmosfera. L’esercente dovrà nello svolgimento delle proprie attività, porre particolare attenzione alle prescrizioni sanitarie in tema di salubrità dell’ambiente di lavoro (come previsto dalla normativa 21 vigente) ed eventuali prescrizioni comunali definite dall’applicazione del regolamento locale d’igiene.
Il gestore che intende effettuare una modifica dello stabilimento ne dà comunicazione all’autorità competente (Provincia di Lecco) o, se la modifica è sostanziale, presenta, ai sensi dell’articolo 269 del decreto legislativo 152/2006 e successive modifiche e integrazioni, una domanda di autorizzazione.
Se la modifica è sostanziale l’autorità competente aggiorna l’autorizzazione dello stabilimento con un’istruttoria limitata agli impianti e alle attività interessati dalla modifica o, a seguito di eventuale apposita istruttoria che dimostri tale esigenza in relazione all’evoluzione della situazione ambientale o delle migliori tecniche disponibili, la rinnova con un’istruttoria estesa all’intero stabilimento. Se la modifica non è sostanziale, l’autorità competente provvede, ove necessario, ad aggiornare l’autorizzazione in atto.
Se l’autorità competente non si esprime entro sessanta giorni il gestore può procedere all’esecuzione della modifica non sostanziale comunicata, fatto salvo il potere dell’autorità competente di provvedere successivamente.
Per la classificazione delle modifiche, anche in ambito Autorizzazione unica ambientale (Aua), la modulistica, e l’iter procedurale, si rimanda alla delibera di Giunta regionale 7570 del 18 dicembre 2017.
La medesima delibera prevede che le comunicazioni di modifica non sostanziale saranno trasmesse ai Suap in via telematica attraverso le piattaforme già in uso sul territorio regionale per la gestione delle pratiche Aua dispone, altresì, che la messa a regime delle piattaforme telematiche sarà preventivamente comunicata da Regione Lombardia e che fino a tale data, le comunicazioni di modifica non sostanziale potranno essere trasmesse anche direttamente alle autorità competenti secondo le modalità da queste definite e utilizzando i modelli approvati dalla deliberazione della Giunta regionale 7570/2017.
L’iter amministrativo, la modulistica e l’autorizzazione a carattere generale sono previsti dalla deliberazione del dirigente dell’unità organizzativa 12779 del 1° dicembre 2016.
Definiti dalla deliberazione della Giunta regionale X/3827 del 14 luglio 2015 – Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (Aua) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 13 marzo 2013.
La Regione Lombardia, con la deliberazione della Giunta regionale 8/9201 del 30/03/2009 “Tariffario per il rilascio degli atti autorizzativi relativi ad attività con emissioni in atmosfera”, pubblicata sul Burl il 06/04/2009, ha previsto una tariffa omnicomprensiva pari a 150 euro da versare alla Provincia di Lecco.
Non sono previsti oneri istruttori da versare alla Provincia di Lecco.
Per le modifiche non sostanziali non sono previsti oneri istruttori. Per le modifiche sostanziali gli oneri istruttori sono definiti dalla delibera di Giunta regionale X/3827 del 14 luglio 2015 “Indirizzi regionali in merito alle modalità di versamento delle tariffe istruttorie nei procedimenti di autorizzazione unica ambientale (Aua) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 59 del 13 marzo 2013,”.
Referente Luca Somaschini
Telefono 0341 295241
Email luca.somaschini@provincia.lecco.it
Referente Pietro Bolognino
Telefono 0341 295240
Email pietro.bolognino@provincia.lecco.it
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Domanda di adesione all’autorizzazione in via generale ai sensi dell’art. 272, comma 3, del D.Lgs 152/2006 per l’esercizio della/delle attività…
Comunicazione di modifica di attività in deroga di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006
Comunicazione di carattere amministrativo relativa alle attività in deroga di cui all’art. 272, comma 2, del D.Lgs 152/2006
ai sensi dell’art. 275, del D.Lgs 152/2006 per l’esercizio dell’attività a ciclo chiuso per la pulizia a secco di tessuti e di pellami
Ultimo aggiornamento
28/05/2024, 15:34