Espropriazioni: di cosa si tratta
Glossario dei termini relativi all'espropriazione
Venerdì 27 dicembre a Lecco e Merate
Glossario dei termini relativi all'espropriazione
L’Espropriazione per pubblica utilità è un istituto giuridico relativo ai procedimenti di trasferimento coattivo (o volontario) del diritto di proprietà su di un bene immobile o di altro diritto reale da un soggetto (cd. espropriato) ad un altro soggetto (cd. beneficiario) in forza di un atto o di un comportamento dell’organo procedente (cd. autorità espropriante), e a seguito di giusto indennizzo, consentendo di sacrificare l’interesse privato in vista di un superiore interesse pubblico.
Il potere di espropriazione per pubblica utilità è sancito dall’art. 42, terzo comma, della Costituzione della Repubblica Italiana (ed anche dall’art. 834 del Codice Civile) che recita “La proprietà privata può essere, nei casi previsti dalla legge e salvo indennizzo, espropriata per motivi di interesse generale“.
In riferimento alle diverse tipologie d’esproprio abbiamo:
Il proprietario viene privato della proprietà, cioè il diritto di disporre e di godere in modo pieno ed esclusivo, dell’area interessata dall’intervento.
In questo caso sussistono due tipi di procedura : ai sensi dell’art.20, la procedura ordinaria , più lunga e complessa, e la procedura accelerata ai sensi dell’art.22, che è pero applicabile solo per alcune fattispecie (infrastrutture ed insediamenti strategici, numero dei destinatari oltre le 50 unità, lavori di carattere urgente, alcune tipologie di asservimento per infrastrutture a rete, ecc.)
E’ un diritto reale minore di godimento su cosa altrui (art 1027 del Codice Civile) , comporta, per i proprietari del bene, limitazioni al godimento dello stesso a favore della collettività, interessano principalmente reti di servizi (aeree o nel sottosuolo, es. elettrodotti, metanodotti, acquedotti). Il Decreto deve comprende le facoltà accessorie indispensabili per il suo esercizio.
Le Servitù sono dette anche prediali (dal latino praedium, fondo o terreno).
Prevede l’occupazione anticipata di un bene, a cui deve far seguito, entro un termine, l’emanazione del decreto d’esproprio, ed è applicabile solo per alcune fattispecie d’intervento.
In passato era una procedura di uso comune ed abusata per ottenere il possesso immediato di un immobile, spesso senza poi concludere la procedura espropriativa.
E’ un diritto reale minore di godimento disciplinato dall’art 952 e seguenti del Codice Civile che consiste nell’edificare e mantenere una costruzione al di sopra o al disotto di un fondo di proprietà altrui, si applica solitamente nella realizzazione di gallerie ed opere sotterranee a profondità limitata o viadotti, per cui non si rende necessario espropriare la proprietà del suolo.
E’ una norma applicata solitamente per la costruzione di gallerie ed opere sotterranee realizzate a notevole profondità, per le quali non necessita attivare la procedura espropriativa in quanto ai sensi dell’art 840 del Codice Civile: “ il proprietario del suolo non può opporsi ad attività di terzi che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale altezza nello spazio sovrastante che egli non abbia interesse ad escluderle”.
Fondamentale in materia è il Dpr 08.06.2001 n. 327 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di Espropriazioni per pubblica utilità”, entrato in vigore il 30.06.2003, con il quale la disciplina ha trovato una sua configurazione stabile e organica, a vantaggio di tutti i soggetti coinvolti, mettendo ordine in una materia precedentemente regolamentata da un vero labirinto normativo, stratificatosi durante gli anni, spesso di difficile comprensione e oggetto di continue impugnazioni e ricorsi.
Il Dpr 08 Giugno 2001 n. 327 composto di 59 articoli, suddivisi in 5 titoli (a sua volta suddivisi in capi e sezioni), determina l’oggetto e l’ambito di applicazione (titolo I), le disposizioni generali (tit.II) in particolare le procedure di apposizione del vincolo preordinato all’esproprio, la dichiarazione di pubblica utilità, l’emanazione del decreto d’esproprio, la determinazione e il pagamento delle indennità, la cessione volontaria e l’occupazione temporanea, le disposizioni per le infrastrutture energetiche lineari (tit.III), le disposizioni sulle tutela dei diritti ( tit.IV) e al titolo V le norme finali.
La Regione Lombardia ha successivamente promulgato la LR 4 Marzo 2009 n. 3 “ Norme Regionali in materia di espropriazioni per pubblica utilità” con lo scopo di semplificare alcune procedure stabilite dalla normativa statale.
Gestione gare a evidenza pubblica, procedure negoziate, stipula dei contratti, espletamento procedure espropriative per esecuzione opere pubbliche.
Ultimo aggiornamento
12/10/2020, 16:32