Consiglio provinciale

Mercoledì 20 novembre ore 19.30

Provvedimenti organi indirizzo-politico

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

Articolo 23 del d.lgs. 33/2013 e s.m.i.

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione «Amministrazione trasparente», gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) soppressa
b) scelta del contraente per l’affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis;
c) soppressa
d) accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche,  ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 .

2. abrogato

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Ultimo aggiornamento
23/05/2022, 16:44