Dispositivi di sicurezza per case vacanze e affitti brevi
Il rispetto dei requisiti decorre dall’ottenimento del codice Cin.
Data: 1 Dicembre 2024
Mercoledì 18 dicembre ore 20.00
Il rispetto dei requisiti decorre dall’ottenimento del codice Cin.
Data: 1 Dicembre 2024
Con l’entrata in vigore del decreto legislativo 145/2023 e della legge di conversione 191/2023 “Disciplina delle locazioni per finalità turistiche, delle locazioni brevi, delle attività turistico-ricettive e del codice identificativo nazionale”, sono stati introdotti aggiornamenti significativi per le normative antincendio e per i requisiti di sicurezza delle case vacanze e degli affitti brevi.
È importante che ogni struttura turistica si adegui a queste nuove disposizioni per evitare sanzioni e garantire la massima sicurezza nei confronti degli ospiti.
Le strutture a uso abitativo utilizzate per l’accoglienza, come le case vacanze e le locazioni turistiche, devono soddisfare specifici requisiti di sicurezza, così come indicati dall’articolo 13 ter, comma 7 del decreto legge 145/2023.
Il termine dal quale decorre il rispetto di tali obblighi coincide con quello di acquisizione e di esposizione del codice identificativo nazionale (Cin), che viene infatti assegnato previa dichiarazione, attraverso la Banca dati strutture ricettive (Bdsr), attestante la sussistenza dei requisiti di sicurezza.
Tutte le unità immobiliari gestite in qualunque forma (imprenditoriale e non imprenditoriale), devono essere dotate di dispositivi certificati a norma di legge e funzionanti:
Oltre all’installazione, è prevista anche la manutenzione periodica dei rilevatori e degli estintori.
Per informazioni dettagliate sui requisiti di sicurezza previsti, sul sito del Ministero del Turismo – alla pagina dedicata alla Banca dati strutture ricettive e al codice Cin – sono a disposizione le Faq ministeriali sull’argomento.
Ultimo aggiornamento
28/11/2024, 16:00