Consiglio provinciale

Mercoledì 20 novembre ore 19.30

Addizionale energia elettrica a favore delle Province

Sentenza della Corte di Cassazione.

Data: 13 Novembre 2024

Energia

L’addizionale sull’energia elettrica è stata abrogata come tributo provinciale dal 2012.

Tuttavia la Provincia ha continuato a riscuotere fino al 2018, anche se per importi sempre meno rilevanti, il saldo dell’addizionale degli anni precedenti.

Due sentenze della Corte di Cassazione (27099-27101 del 2019) hanno dichiarato che questa addizionale è stata, nel periodo 2010/2011, indebitamente versata in quanto in contrasto con la normativa europea.

A seguito di tali pronunce sono giunte richieste di rimborso dell’addizionale provinciale da parte delle società erogatrici di energia elettrica, quando le stesse si sono trovate soccombenti nei confronti degli utenti finali.

Questo ha creato un grosso problema a livello nazionale perché l’attribuzione del gettito di quelle addizionali era stato fatto riducendo i trasferimenti erariali.

L’addizionale provinciale all’accisa sull’energia elettrica è un tributo erariale in quanto l’Agenzia delle Dogane è l’unico ente impositore legittimato a ricevere le dichiarazioni di consumo delle società fornitrici e a effettuare la liquidazione, mentre le Province, benché destinatarie dell’addizionale, risultano essere totalmente estranee al rapporto di imposta.

Il gettito derivante dall’addizionale costituiva un anticipo sui trasferimenti erariali essenziali per il funzionamento degli enti locali e per l’esercizio delle funzioni fondamentali, che lo stesso Erario deve garantire agli enti locali, anche a fronte di rimborsi al medesimo richiesti.

Ne consegue un difetto di legittimazione passiva delle Province.

Tale principio è stato confermato dalla Corte di Cassazione che, con la sentenza 21833/2024, pubblicata il 2 agosto 2024, ha affermato che: “Spetta in via esclusiva all’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli la legittimazione passiva nelle liti promosse dal cedente della fonte energetica per il rimborso dell’addizionale provinciale sulle accise, di cui all’abrogato articolo 6, del decreto legge 511/1988, per forniture di energia elettrica con potenza disponibile non superiore a 200 kw”.

A seguito di questa pronuncia la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia si è espressa con una recente sentenza a favore della Provincia di Lecco, che dovrebbe portare a una favorevole soluzione di tutte le cause in essere con le società fornitrici di energia elettrica.

Ultimo aggiornamento
13/11/2024, 15:34