Enti del terzo settore: nuova disciplina contabile

I chiarimenti della circolare ministeriale 6/2024.

Data: 22 Settembre 2024

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La recente legge 104/2024 ha apportato modifiche ad alcuni articoli del Codice del terzo settore, intervenendo in particolare sull’ordinamento contabile degli enti no profit, con l’obiettivo di semplificare gli oneri amministrativi per gli enti di più ridotte dimensioni.

Con successiva circolare ministeriale il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali ha fornito ulteriori chiarimenti e indicazioni operative, in relazioni ai quali si riassumono gli aspetti più rilevanti:

– ha confermato innalzamento da 220.000 a 300.000 euro del limite sotto il quale gli enti privi di personalità giuridica possono redigere il rendiconto per cassa in luogo del bilancio di competenza

– ha confermato l’utilizzabilità del rendiconto di cassa per voci aggregate, per tutti gli enti del terzo settore, anche dotati di personalità giuridica, purché con entrate non superiori a 60.000 euro (la norma è tuttavia inapplicabile fino all’emanazione di un decreto ministeriale attuativo)

– ha disposto l’efficacia dei nuovi limiti dimensionali per la modulistica contabile “a partire dalla redazione del bilancio relativo al primo esercizio finanziario successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della citata legge 104/2024” ovvero:

  • se l’esercizio coincide con l’anno solare, a partire dal bilancio 2025, da redigere su modulistica coerente al volume di entrate registrato nel 2024
  • se l’esercizio non coincide con l’anno solare, a partire dal primo bilancio successivo alla data del 3 agosto 2024, da redigere su modulistica coerente al volume di entrate registrato nell’esercizio immediatamente precedente

– ha rilevato l’immediata applicabilità dei nuovi limiti dimensionali per la nomina degli organi di controllo e di revisione legale di cui agli articoli 30 e 31 del Codice del terzo settore, individuando il “periodo di osservazione” negli ultimi 2 esercizi, incluso quello in corso

– ha definito l’impossibilità di revocare per giusta causa, a seguito dell’innalzamento delle soglie dimensionali, i membri dell’organo di controllo nominato al superamento delle previgenti soglie, non essendo l’ipotesi in questione riconducibile alla giusta causa, con conseguente permanenza dei nominati fino alla scadenza naturale dell’incarico

– ha per contro definito la possibilità di revocare per giusta causa, a seguito dell’innalzamento delle soglie dimensionali, i membri dell’organo di revisione nominato al superamento delle previgenti soglie, essendo l’ipotesi in questione espressamente prevista dalla normativa speciale in materia di revisione dei conti

– ha disposto l’immediata applicazione del termine “mobile” di 180 giorni per il deposito di tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024

– ha ritenuto la mancata necessità di immediato adeguamento degli statuti alle intervenute modifiche legislative, mediante il ricorso all’applicazione dell’articolo 1339 del codice civile (inserzione automatica di clausole), fermo restando l’allineamento alla prima occasione di intervento

L’Ufficio Runts della Provincia di Lecco resta a disposizione per eventuali chiarimenti al seguente recapito telefonico: 0341 295559.

Ultimo aggiornamento
19/09/2024, 15:54