Per conoscere le caratteristiche e i requisiti delle diverse forme di ricettività, individuate in Lombardia dalla legge regionale 27/2015, occorre fare riferimento al regolamento regionale 7/2016 che definisce servizi, standard qualitativi e dotazioni minime obbligatorie delle seguenti tipologie di strutture non alberghiere:
- Ostelli per la gioventù – strutture attrezzate per il soggiorno, prevalentemente di giovani, gestite da soggetti pubblici o privati per finalità turistiche, sociali, culturali ed educative. Articolo 24 legge regionale, articolo 2 e allegato A regolamento
- Case e appartamenti vacanze (Cav) – strutture gestite in modo unitario o organizzate per fornire alloggio ed eventualmente servizi complementari in unità abitative o parti di esse, composte da uno o più locali arredati e dotati di servizi igienici e cucina. Possono essere non imprenditoriali – con interruzione obbligatoria dell’attività di almeno 90 giorni all’anno – o imprenditoriali. Articolo 26 legge regionale, articolo 3 e allegato A regolamento
- Foresterie lombarde – strutture gestite in forma imprenditoriale, anche in un immobile diverso da quello di residenza, per fornire alloggio ed eventuali servizi complementari tra cui la somministrazione di alimenti e bevande ai soli alloggiati. Capacità ricettiva massima: 6 camere e 14 posti letto. Articolo 27 legge regionale, articolo 4 e allegato C regolamento
- Locande – strutture complementari all’esercizio di somministrazione alimenti e bevande gestite dallo stesso titolare in forma imprenditoriale. Capacità ricettiva massima: 6 camere e 14 posti letto. Articolo 28 legge regionale, articolo 5 e allegato D regolamento
- Bed and Breakfast (B&B) – attività non imprenditoriale a conduzione familiare e non continuativa (obbligo di interruzione dell’attività per almeno 90 giorni all’anno) esercitata al numero civico di residenza del titolare per fornire alloggio e prima colazione. Capacità ricettiva massima: 4 camere e 12 posti letto. Articoli 29 e 30 legge regionale, articolo 6 e allegato E regolamento
- Rifugi alpinistici ed escursionistici – possiedono strutture, dotazioni e caratteristiche igienico-sanitarie idonee per il ricovero e il pernottamento degli utenti. Assicurano un’apertura stagionale minima di ottanta giorni, anche non consecutivi. Articoli 33, 34, 35 e 36 legge regionale, articolo 7 e allegati F e G regolamento