Consiglio provinciale

Mercoledì 20 novembre ore 19.30

Prelievi di acque pubbliche

Le ultime novità in materia.

Data: 26 Agosto 2023

acqua

Con il termine derivazione si definisce qualsiasi prelievo di acqua da corpi idrici (sotterranei o superficiali) realizzato mediante opere, manufatti o impianti fissi.

Costituiscono la derivazione l’insieme dei seguenti elementi: opere di raccolta, regolazione, estrazione, derivazione, condotta, uso, restituzione e scolo delle acque.

L’acqua (superficiale e sotterranea) è un bene di tutti e come tale non può essere sfruttata senza l’autorizzazione rilasciata dalle autorità preposte.

Tutti i soggetti pubblici o privati che vogliono derivare acque pubbliche direttamente da corpi idrici (sorgenti, laghi, corsi d’acqua superficiali o mediante pozzi per il prelievo delle acque di falda) devono ottenere apposita preventiva autorizzazione o concessione.

Non necessitano di autorizzazione alla derivazione:

  • la raccolta di acque piovane in invasi e cisterne al servizio di fondi agricoli o di singoli edifici
  • i prelievi da parte delle autorità preposte alla salvaguardia del patrimonio forestale per la costituzione di scorte antincendio
  • le utilizzazioni di acqua effettuate presso lavatoi pubblici accessibili liberamente da parte dell’utenza purché detti lavatoi non siano oggetto di gestione avente finalità di lucro
  • l’uso domestico1 delle acque nel rispetto delle indicazioni e dei limiti quantitativi indicati all’articolo 4 del regolamento regionale 2 del 24 marzo 2006. Per tali usi è comunque necessario effettuare una comunicazione alla Provincia

La competenza per il rilascio delle autorizzazioni relative a “grandi derivazioni”, così come definite dal comma 2 dell’articolo 6 del regio decreto 1775 del 19332, è di Regione Lombardia mentre per le “piccole derivazioni” la competenza è della Provincia di Lecco.

Il prelievo di acque pubbliche senza la preventiva autorizzazione si configura come derivazione abusiva e come tale è soggetta all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dall’articolo 17 comma 3 del regio decreto 1775 dell’11 dicembre 1933, come modificato dal decreto legislativo 152 del 3 aprile 2006.

Con la recente legge 68 del 13 giugno 2023 gli importi delle sanzioni sono stati aumentati e così definiti:

  • da un minimo di 8.000 a un massimo di 50.000 euro
  • da un minimo di 2.000 a un massimo di 10.000 euro nei casi di particolare tenuità

con riduzione di un terzo dell’importo, per entrambe le fattispecie, nel caso in cui sia in corso un iter procedurale autorizzativo o concessorio.

Note:

1 Per uso domestico si intende l’estrazione di acqua sotterranea da parte del proprietario di un fondo, ovvero da parte dell’affittuario o dell’usufruttuario dietro consenso espresso del proprietario, e la sua destinazione all’uso potabile, ivi compreso quello igienico, all’innaffiamento di orti e giardini, all’abbeveraggio del bestiame ivi compreso l’uso per scambio termico in impianti a pompa di calore, purché tali usi siano rivolti al nucleo familiare dell’utilizzatore e non configurino un’attività economico-produttiva o avente finalità di lucro.

2 Sono considerate grandi derivazioni quelle che eccedono i seguenti limiti:

  • per produzione di forza motrice: potenza nominale media annua kW 3.000
  • per acqua potabile: litri 100 al minuto secondo
  • per irrigazione: litri 1000 al minuto secondo od anche meno se si possa irrigare una superficie superiore ai 500 ettari
  • per bonificazione per colmata: litri 5000 al minuto secondo
  • per usi industriali, inteso tale termine con riguardo ad usi diversi da quelli espressamente indicati nel presente articolo: litri 100 al minuto secondo
  • per uso ittiogenico: litri 100 al minuto secondo
  • per costituzione di scorte idriche a fini di uso antincendio e sollevamento a scopo di riqualificazione di energia: litri 100 al minuto secondo

Ultimo aggiornamento
28/08/2023, 09:28