Consiglio provinciale

Mercoledì 26 febbraio ore 18.30.

Codice Cin: gli obblighi di legge

Le sanzioni previste per il mancato possesso.

Data: 9 Marzo 2025

reception-albergo-hotel

Tutte le attività ricettive disciplinate dalle norme regionali e le locazioni turistiche svolte in qualsiasi forma, imprenditoriale e non, dall’entrata in vigore della legge 191/2023, ovvero dallo scorso 2 novembre, sono obbligate a richiedere il codice identificativo nazionale (Cin) accedendo alla piattaforma nazionale Banca dati delle strutture ricettive – Bdsr.

Dal 1° gennaio di quest’anno decorrono l’obbligo di disporre del Cin e di conseguenza le sanzioni previste per il mancato rispetto delle disposizioni di legge, che variano in base al tipo di violazione commessa.

Nel caso in cui la struttura venga pubblicizzata o locata senza il regolare possesso del codice identificativo nazionale, si applicheranno sanzioni pecuniarie importanti, che variano da 800 a 8.000 euro.

La mancata esposizione del Cin all’esterno della struttura o in ogni annuncio online su portali e siti web può comportare multe da 500 a 5.000 euro. Questa disposizione mira a garantire che gli ospiti siano informati in modo trasparente e completo sull’identità e la regolarità della struttura durante la fase di ricerca e prenotazione online.

Anche la mancata comunicazione della Segnalazione certificata di inizio attività (Scia) da parte del titolare, attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, come da comma 8 dell’articolo 13-ter della citata legge, può essere sanzionata con importi che variano da 2.000 a 10.000 euro.

Per informazioni e supporto: Sito del Ministero del Turismo Banca Dati Strutture Ricettive e relative Faq ministeriali.

Ultimo aggiornamento
06/03/2025, 11:53