Autorizzazione integrata ambientale ed emissioni in atmosfera
Scadenza del 1° gennaio 2025: obbligo presentazione domanda autorizzazione solo se richiesto dall’autorità competente.
Data: 17 Dicembre 2024

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Scadenza del 1° gennaio 2025: obbligo presentazione domanda autorizzazione solo se richiesto dall’autorità competente.
Data: 17 Dicembre 2024
Con comunicazione del 20 novembre scorso Regione Lombardia ha provveduto a fornire chiarimenti in merito all’applicazione delle disposizioni e delle scadenze introdotte dall’articolo 3, comma 3 del decreto legislativo 102 del 30 luglio 2020 relativamente alla sostituzione delle sostanze pericolose nei processi produttivi da cui si originano emissioni in atmosfera.
Con tale comunicazione è stato chiarito che i gestori degli stabilimenti o delle installazioni in esercizio alla data di entrata in vigore del citato decreto, in cui sono utilizzate sostanze o miscele “pericolose”, sono tenuti a presentare la domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 3 comma 3 entro il 1° gennaio 2025 solo nel caso in cui l’autorità competente lo abbia espressamente richiesto, alla luce della relazione ricevuta in merito alla possibilità di sostituzione delle predette sostanze.
Ultimo aggiornamento
16/12/2024, 11:40