Stazione unica appaltante Sua.Lecco
A servizio dei Comuni non capoluogo e di altri enti per acquisizione di lavori, servizi e forniture (articolo 62 decreto legislativo 36/2023).
Mercoledì 18 dicembre ore 20.00
Modifiche finalizzate a garantire un maggior supporto agli enti aderenti.
Data: 29 Novembre 2024
Nella seduta del 20 novembre scorso il Consiglio provinciale ha approvato il nuovo schema di convenzione per il funzionamento della Stazione unica appaltante della Provincia di Lecco da sottoporre agli enti interessati al servizio, con il quale vengono disciplinati tutti gli aspetti operativi del servizio stesso.
La Stazione unica appaltante, attiva da febbraio 2015, ha quale finalità l’aggiudicazione di contratti pubblici per la realizzazione di lavori, la prestazione di servizi e l’acquisizione di forniture per conto degli enti aderenti.
Il prossimo 31 dicembre scadrà la Convenzione in essere e si rende necessario il rinnovo. Considerate le novità introdotte dal decreto legislativo 36/2023 (Nuovo Codice dei contratti) entrato in vigore il 1° aprile 2023 e divenuto efficace dal 1° luglio dello stesso anno, si è ritenuto opportuno allineare il testo della convenzione e apportare alcune modifiche finalizzate a garantire un maggior supporto da parte della Provincia di Lecco agli enti aderenti.
Rispetto al precedente testo, infatti, sono state recepite le nuove soglie di importi oltre i quali solo gli enti e le amministrazioni qualificati possono appaltare opere o servizi pubblici; per tali importi, infatti, è necessario ricorrere a una stazione appaltante qualificata, a una centrale di committenza qualificata o a soggetti aggregatori.
Nel nuovo testo sono state poi apportate le seguenti principali modifiche:
Sono stati meglio individuati tutti i potenziali soggetti aderenti:
È stata ulteriormente ridotta la quota fissa annua dovuta dai Comuni della Provincia di Lecco calcolata sul parametro dello 0,10 €/abitante invece di 0,15 €/abitante.
La quota variabile è ora calcolata come incentivo per le funzioni tecniche nella misura del 20% di quanto previsto dall’articolo 45, comma 2, del Codice (che include la quota del 20% del comma 5), come statuito dal comma 8 del medesimo articolo e in relazione alla percentuale stabilita nel proprio Regolamento interno per la ripartizione degli incentivi tecnici.
È stato modificato l’articolo relativo alle spese per la nomina e il funzionamento della commissione giudicatrice, nei casi di appalti affidati con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, che viene così disciplinato:
La Convenzione avrà la durata di 5 anni dalla data della stipula e scadrà il 31 dicembre del quinto anno dall’entrata in vigore.
A servizio dei Comuni non capoluogo e di altri enti per acquisizione di lavori, servizi e forniture (articolo 62 decreto legislativo 36/2023).
Ultimo aggiornamento
29/11/2024, 10:07