Consiglio provinciale

Mercoledì 20 novembre ore 19.30

Controllo impianti di climatizzazione estiva

Le disposizioni normative prescrivono la verifica dell’efficienza.

Data: 31 Luglio 2024

Impianti climatizzazione estiva

Per ridurre le emissioni di anidride carbonica, contenere i consumi energetici e migliorare il rendimento degli impianti di climatizzazione invernale ed estiva, le disposizioni normative vigenti prescrivono la verifica dell’efficienza degli impianti termici mediante controllo e manutenzione periodica.

Gli impianti di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti con potenza termica utile nominale uguale e superiore a 12 kW sono considerati impianti termici, pertanto devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione.

Sono esclusi da tale obbligo gli impianti asserviti alla climatizzazione di serre, locali che ospitano i server, le celle frigorifere.

I detentori di un impianto di climatizzazione estiva di potenza maggiore o uguale a 12 kW sono tenuti a eseguire controlli periodici, secondo le disposizioni emanate da Regione Lombardia, con la delibera di Giunta regionale 3502/2020.

I controlli, da effettuarsi mediante personale tecnico abilitato, devono essere eseguiti con la frequenza indicata al punto 4 del paragrafo 14 della delibera regionale 3502/2020:

Alimentazione impianto / Potenza termica utile nominale kW / Frequenza controlli

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta / 12P<100 / ogni 4 anni

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta / P≥100 / ogni 2 anni

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico / P≥12 / ogni 4 anni

Pompe di calore ad assorbimento alimentate con energia termica / P≥12 / ogni 2 anni

Per il calcolo della potenza dell’impianto bisogna considerare la somma delle potenze utili dei generatori e delle macchine frigorifere se agiscono sullo stesso sistema di distribuzione, mentre le potenze non si sommano quando i generatori di calore o i gruppi frigo (condizionamento e pompe di calore) sono indipendenti. I normali piccoli impianti domestici hanno una potenza normalmente inferiore ai 3 kW.

Il responsabile dell’impianto, che può essere il proprietario dell’impianto, l’inquilino, l’amministratore, oppure il terzo responsabile dell’esercizio e della manutenzione dell’impianto termico, dove nominato, risponde delle violazioni degli obblighi previsti.

Le norme vigenti prevedono sanzioni amministrative da 500 a 3000 euro.

La vigilanza in merito alla verifica dell’osservanza degli obblighi previsti è effettuata, nel rispettivo ambito territoriale di competenza, dalle Province o dai Comuni con almeno 40.000 abitanti e consiste in:

  • accertamenti tecnico-amministrativi da parte dell’ufficio preposto, volti a verificare la corretta installazione, l’esercizio e la manutenzione degli impianti termici
  • ispezioni sugli impianti, effettuate da tecnici specializzati incaricati dall’ente competente, al quale riferiscono l’esito mediante apposito rapporto d’ispezione

I condizionatori rientrano tra le spese agevolate dal bonus mobili. Il bonus è pari al 50% della spesa sostenuta in 10 anni, con un limite massimo di 5.000 euro per il 2024.

Ultimo aggiornamento
31/07/2024, 09:27