Consiglio provinciale

Mercoledì 20 novembre ore 19.30

Caldaie vetuste: dalla sostituzione del generatore alla diagnosi energetica

Procedura finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio.

Data: 24 Aprile 2024

Impianti termici

Il raggiungimento di obiettivi di efficienza energetica e di qualità ambientale richiede sempre più un approccio integrato.

Anche la discussione e le scelte che il legislatore europeo ha compiuto con la revisione della direttiva sulla prestazione energetica dell’edilizia, la cosiddetta “case green”, approvata dal Parlamento europeo e adottata dal Consiglio il 12 aprile scorso, vanno in quella direzione.

Nella stessa direzione di un approccio integrato si muove la modifica alle disposizioni operative per i controlli degli impianti termici di potenza superiore a 116,4 kW introdotta con deliberazione della Giunta regionale del 31 luglio 2023 da Regione Lombardia in merito ai controlli relativi alle cosiddette “caldaie vetuste”, ossia generatori di calore di età superiore a 15 anni.

In luogo della precedente disposizione, che in fase di controllo prevedeva la presentazione di una relazione asseverata da un tecnico abilitato che attestasse un idoneo valore dell’efficienza globale media stagionale dell’impianto per non dover procedere alla sostituzione del generatore di calore, con la modifica dello scorso luglio la Giunta regionale ha introdotto la diagnosi energetica, una procedura sistematica finalizzata a ottenere un’adeguata conoscenza del profilo di consumo energetico di un edificio, di una attività industriale o commerciale o di servizi pubblici o privati, nonché a individuare e quantificare le opportunità di risparmio energetico sotto il profilo costi‐benefici (possibili interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto) e a riferire in merito ai risultati.

Ai fini dei controlli a carico degli impianti termici condotti dalle autorità competenti (Province e Comuni superiori a 40.000 abitanti), la diagnosi energetica deve evidenziare sia l’assolvimento dell’obbligo di installazione dei sistemi di termoregolazione e contabilizzazione, fatte salve le esclusioni previste, sia l’indicazione dei possibili interventi di efficientamento del sistema edificio-impianto, specificandone il corrispondente impatto sulla classificazione energetica, considerati singolarmente e nel loro complesso.

La mancata presentazione della diagnosi energetica entro i termini indicati dall’autorità competente comporta l’obbligo di provvedere, entro i successivi 90 giorni, alla sostituzione del generatore di calore e qualora il responsabile dell’impianto non vi adempia, incorre nel pagamento della sanzione da mille a diecimila euro.

Ultimo aggiornamento
23/04/2024, 15:19