Autorizzazioni paesaggistiche
Rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione di interventi in aree di interesse paesaggistico, tutelate dalla legge.
Mercoledì 18 dicembre ore 20.00
Data: 8 Ottobre 2023
La Soprintendenza archeologica, belle arti e paesaggio per le province di Como, Lecco, Monza e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese ha recentemente trasmesso alle Province la circolare 38 del Segretariato generale del Ministero della Cultura in merito alla “definizione di volume” ai fini della verifica della procedibilità delle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica di cui al decreto legislativo 42/2004, articoli 167 e 181.
La Provincia di Lecco ritiene importante la massima diffusione dei contenuti descritti e nei giorni scorsi ha provveduto alla trasmissione della circolare a Comuni, Comunità montane, Parchi e Ordini professionali.
Nell’ambito delle competenze paesaggistiche delegate a Regioni, Province e Comuni, infatti, è contemplata dalla norma nazionale anche la possibilità di certificare la compatibilità paesaggistica di opere realizzate in difformità o in assenza di autorizzazione paesaggistica, a patto che ricorra una delle seguenti fattispecie:
a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall’autorizzazione paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati
b) per l’impiego di materiali in difformità all’autorizzazione paesaggistica
c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380 del 6 giugno 2001
Nel caso in cui ricorra il caso descritto nella lettera a), negli anni si sono susseguite diverse interpretazioni della norma in merito all’inclusione o meno nella definizione di volume anche dei volumi “tecnici”; tale casistica, infatti, viene esplicitata solo nell’ambito nella normativa edilizia di cui al citato Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”.
Con la circolare 38 del 4 settembre 2023, il Segretariato generale del Ministero della cultura, previo parere del competente ufficio legislativo, ha precisato con chiarezza che anche i volumi tecnici rientrano nella più generica definizione di “volume”, pertanto, non possono essere sottoposti all’accertamento di compatibilità paesaggistica.
Di conseguenza, per tutte le tipologie di volumi, inclusi quelli tecnici, trova applicazione l’articolo 167 comma 1 del decreto legislativo 42/2004, cioè l’obbligo di rimessa in pristino (demolizione).
Per una più agevole consultazione, la nota di trasmissione della Soprintendenza, la circolare 38 e il parere dell’ufficio legislativo del Ministero della cultura sono disponibili di seguito:
Per la presentazione di istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica (oltre che di autorizzazione paesaggistica, sia ordinaria che semplificata) è utile consultare il seguente link:
Rilascio delle autorizzazioni necessarie per l’esecuzione di interventi in aree di interesse paesaggistico, tutelate dalla legge.
Ultimo aggiornamento
05/10/2023, 13:52