Cambia ancora la norma sui fuochi all’aperto: niente ordinanze ma deroghe per piccole quantità
Data: 11 Agosto 2014
Venerdì 27 dicembre a Lecco e Merate
Data: 11 Agosto 2014
Lecco, 11 agosto 2014 – Dopo il divieto assoluto di bruciatura di residui vegetali durante tutto l’arco dell’anno, con sanzioni penali a carico dei colpevoli, previsto con la Legge 6 del 6 febbraio 2014 (Terra dei fuochi) e le aperture del Decreto Legge 91 del 24 giugno 2014, che prevedeva ordinanze dei Sindaci per determinare modalità di bruciature di materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature, il Parlamento – in fase di conversione del Decreto Legge – ha modificato ancora l’articolo 6-bis del D.Lgs 152/2006 (Codice dell’Ambiente), consentendo accumulo e combustione di piccoli quantitativi, fatte salve le norme regionali e altri rischi determinati da ordinanze dei Sindaci.
Questo il testo che dovrebbe essere pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nei prossimi giorni e divenire a tutti gli effetti legge dello Stato:
Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’articolo 185, comma 1, lettera f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti, e non attività di gestione dei rifiuti. Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, la combustione di residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata. I comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli e in tutti i casi in cui da tale attività possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).
Esaminando il medesimo provvedimento, il Parlamento ha anche integrato l’articolo 183 comma 1 lettera n) del D.Lgs.152/2006 escludendo i detriti trasportati sulle spiagge dalle stringenti norme sull’accumulo e la gestione degli altri tipi di rifiuti.
Questo il testo approvato:
Non costituiscono attività di gestione dei rifiuti le operazioni di prelievo, raggruppamento, cernita e deposito preliminari alla raccolta di materiali o sostanze naturali derivanti da eventi atmosferici o meteorici, ivi incluse mareggiate e piene, anche ove frammisti ad altri materiali di origine antropica effettuate, nel tempo tecnico strettamente necessario, presso il medesimo sito nel quale detti eventi li hanno depositati.
“Con un percorso un po’ tortuoso Governo e Parlamento sono giunti a una conclusione sensata – chiarisce l’Assessore all’Ambiente Carlo Signorelli – che evita migliaia di ordinanze per le deroghe e rimanda alle norme regionali in materia ambientale e forestale. E’ lasciata la facoltà ai Sindaci di intervenire per sospendere, differire o vietare le combustioni in caso di condizioni ambientali sfavorevoli o altri rischi per la salute. La modica quantità di rifiuti agricoli trova una definizione (tre metri steri – ossia tre metri cubi di volume per ettaro), mentre le nuove norme per il materiale generato da eventi atmosferici, presenti spesso anche sulle spiagge del nostro lago, hanno introdotto un’utile precisazione”
Ultimo aggiornamento
26/06/2020, 10:31