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Venerdì 27 dicembre a Lecco e Merate

Il Consiglio provinciale approva mozione in merito alla riduzione delle risorse per l’esercizio delle funzioni provinciali

Data: 11 Giugno 2014

Lecco, 11 giugno 2014 – Il Consiglio provinciale nella seduta del 9 giugno ha approvato all’unanimità la mozione che di seguito si trascrive. 

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IL CONSIGLIO PROVINCIALE

PREMESSO CHE:

con l’approvazione della Legge n. 56/2014 è iniziato un percorso di trasformazione istituzionale  dell’ente Provincia che,  nelle intenzioni del legislatore, è destinato a concludersi con la riforma del titolo V della Costituzione e l’abolizione della previsione costituzionale delle Province, quali articolazioni  territoriale della Repubblica e quali soggetti che esercitano  funzioni amministrative  in attuazione del principio di sussidiarietà.

A fronte di tale obiettivo, la Legge n. 56/2014 prevede che, nelle more del processo di riordino e trasferimento delle funzioni dalle Province ai nuovi enti a cui sarà attribuita la titolarità delle stesse e comunque fino alla data di effettivo avvio di esercizio da parte dell’ente subentrante, le Province debbano continuare  esercitare tutte le funzioni che sono loro attualmente  attribuite.

Quindi, fino a che non sarà concluso il complesso iter di definizione delle funzioni e competenze oggetto di riordino, di precisazione dei criteri per il trasferimento delle risorse ed attuato il loro effettivo trasferimento, l’ambito delle funzioni provinciali, quali delineate dal TUEL, dalle leggi nazionali e regionali, non muta. Nulla quindi è cambiato rispetto ai servizi che la Provincia deve ad oggi  rendere alla collettività.

Tali servizi, è bene ricordarlo, vengono attualmente svolti dalla Provincia con un quantitativo di risorse estremamente ed irrazionalmente limitato. Come è stato attestato dalla Conferenza permanente per la finanza pubblica le disposizioni legislative di carattere finanziario adottate dal 2009 al 2013 hanno ridotto di 2,8 miliardi di euro le risorse destinate alle Province, su un montante di spesa primaria che si è ridotto del 27,8% sul complessivo, pur rappresentando solo l’1,4% della composizione dell’ intera spesa della Pubblica Amministrazione. A ciò deve aggiungersi che le modalità con cui il legislatore ha negli anni operato i tagli, vale a dire riferendosi ai consumi intermedi,  ha fatto sì che fossero irrazionalmente colpite con più durezza Province che, come la nostra, hanno importanti funzioni delegate dalla Regione e che dunque avevano nella loro spesa per consumi intermedi voci di spesa non comprimibili e a destinazione vincolata, che non dovevano essere assunte a base di calcolo dei tagli.

In tale contesto, l’approvazione del D.L. n. 66/2014 e la conseguente ulteriore riduzione delle risorse disponibili per l’esercizio delle funzioni provinciali, potrà produrre effetti devastanti, conducendo   ad una vera e propria paralisi dei servizi provinciali, se non verranno introdotte le modifiche auspicate dall’UPI o se non si interverrà da parte della Regione per far valere la sostanziale irragionevolezza delle disposizioni in materia di finanza locale contenute nel D.L. n. 66/2014 oltre che la loro contrarietà ai principi costituzionali del federalismo fiscale e di leale collaborazione tra gli Enti costituenti la Repubblica.

RILEVATO CHE:

Al di là dei pur condivisibili obiettivi del D.L. n. 66/2014,  se si considera tale norma  in  una prospettiva più ampia e complessiva, molti sono gli aspetti delle stesso emendabili.

In particolare, per la Provincia di Lecco, le riduzioni di spesa ipotizzate avrebbero un impatto dirompente sul bilancio:

secondo una simulazione UPI sulle sole riduzioni pari a € 340 mln., resterebbero a carico della Provincia di Lecco riduzioni per circa € 2,1 mln da riversare nelle casse dello Stato, calcolati sulla media dei pagamenti delle spese correnti del triennio 2011/2013 classificate sulla base dei codici SIOPE di cui all’allegato “A” allo stesso D.L. n. 66/2014. Tale taglio salirebbe a 2,5 milioni di €uro in seguito all’approvazione di alcuni emendamenti in sede parlamentare, che escludono alcune tipologie di spesa. A parte l’incongruenza di calcolare risparmi di competenza sulla base dei pagamenti (criterio di cassa) effettuati nel corso del triennio precedente, che penalizza gli Enti più virtuosi, appunto, sui pagamenti, si rilevano altre, e più vistose, incongruenze:

  • la base su cui vengono calcolati i possibili risparmi di spesa è una base non più esistente, sia a causa dei reiterati tagli da parte di Stato e Regione, sia a causa di risorse che, nel caso di questo Ente, erano disponibili in passato ma che non trovano più allocazione nei bilanci attuali;
  • se si considera che la stragrande maggioranza delle spese è finanziata con entrate vincolate derivanti da trasferimenti regionali o di altri enti e risulta costituita da utenze, assicurazioni, manutenzioni a strade e scuole e spese incomprimibili in generale, si comprende come tali risparmi siano in realtà irrealizzabili;
  • il D.L. n. 66/2014 porta il taglio complessivo dei trasferimenti erariali dal 2009 a 13,2 milioni di €uro, un importo enorme pari a oltre un terzo di tutte le risorse correnti a disposizione del nostro Ente;
  • l’Ente non potrà con applicazione dell’avanzo libero di amministrazione, accertato con il Rendiconto 2013, coprire le esigenze di risparmio individuate dal D.L. n. 66/2014;
  • non è prevista alcuna esenzione dalla normativa sul patto di stabilità per tale copertura, con sicuro sforamento dei vincoli di patto.

In breve, l’impossibilità, da una parte, di conseguire i risparmi di spesa di cui al D.L. n. 66/2014, e dall’altra, l’obbligo comunque di riversare nelle casse dello Stato tali somme, potrebbe portare ad una situazione di dissesto della Provincia di Lecco, dissesto atipico perché provocato o “indotto” non da una cattiva gestione delle risorse, ma dal comportamento irrazionale e lesivo della “buona amministrazione” da parte del Legislatore. Da qui anche l’impossibilità di approvare un’ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, con tutte le conseguenze negative che ne derivano sia per una corretta gestione dell’Ente, che per la successione da parte di Comuni e Regione per le funzioni che saranno da essi assunte.

A ciò deve aggiungersi che proprio in forza del processo di riassetto istituzionale iniziato con la Legge n. 56/2014, il sacrificio economico che ora viene imposto alle Province è destinato a produrre inevitabilmente effetti negativi sugli enti destinatari del trasferimento di funzioni, i quali si vedranno attribuire  nuovi e onerosi compiti ma ben poche risorse per realizzarli.  Con ciò mettendo una seria ipoteca sulla piena riuscita del processo che si va ad attuare proprio con tali provvedimenti legislativi e che richiederebbe a garanzia dei servizi che debbono essere erogati, risorse certe ed adeguate rispetto alle funzioni che si assegnano. 

Peraltro tali elementi, oltre ad identificare aspetti di sostanziale incongruenza ed intrinseca irragionevolezza, sembrano lesivi di molteplici parametri costituzionali  desumibili, in particolare, dagli artt. 97, 118 e 119 della Costituzione.

Rispetto all’art. 119 della Costituzione si osserva che tale disposizione, dopo aver sancito, al comma 4, l’autonomia finanziaria e di spesa degli enti territoriali, stabilisce che questi enti finanziano integralmente le funzioni loro attribuite mediante le entrate su cui possono contare ai sensi dei primo tre commi dello stesso articolo (e cioè risorse autonome, tributi ed entrate propri e compartecipazioni al gettito di tributi erariali). Tuttavia, a fronte della situazione di non  piena attuazione della previsione costituzionale in materia di federalismo fiscale e di ulteriore erosione delle risorse in bilancio a seguito di ripetuti interventi in materia di finanza pubblica, le Province non disporrebbero di mezzi sufficienti  per  poter svolgere le funzioni che sono loro attualmente attribuite o comunque delegate dalla Regione,  mettendo a repentaglio la piena attuazione dei “diritti costituzionale incomprimibili” correlati alle funzioni di loro spettanza, fra cui il  diritto alla libertà di circolazione-  che si realizza garantendo il libero transito sulle strade in gestione provinciale-  ed il diritto alla studio, che implica anche lo svolgimento dell’attività didattica in sedi scolastiche sicure e dignitose.

A ciò deve aggiungersi che la drastica riduzione delle risorse attuata con il D.L n. 66/2014, unita all’incertezza in ordine alla quantificazione dei sacrifici richiesti agli enti territoriali,  contrasterebbe anche con gli artt. 97 e 118 della Costituzione, incidendo negativamente sull’organizzazione e sull’esercizio delle funzioni amministrative di competenza provinciale e regionale.

Peraltro, il D.L. n. 66/2014, nel momento in cui prevede un finanziamento incerto ed inadeguato per lo svolgimento di competenze che pure sono attribuite alla Provincia , sembra non essere improntato al principio di lealtà istituzionale tra  i diversi livelli di governo implicati, violando quindi il principio di leale collaborazione al quale il legislatore statale si è vincolato con l’art. 2 comma 2 lett. b) della Legge n. 42/2009.

In ragione di ciò

 PRENDE ATTO

che la Giunta Regionale in data 30 maggio 2014 con deliberazione n° X /1908 ha deliberato di proporre ricorso alla Corte Costituzionale per la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle Legge n. 56/2014

 IMPEGNA

il Vice Presidente vicario della Provincia –  in considerazione sia dei sopra richiamati possibili profili di illegittimità costituzionale,  sia  degli effetti che tale decreto determina sugli equilibri finanziari dei bilanci di tutti gli enti territoriali interessati dalle misure previste dalla  Legge n. 56/2014  e   sull’attuazione  di diritti costituzionalmente incomprimibili –   ad  adoperarsi  con ogni mezzo a sua disposizione ed in ogni sede istituzionale, compresa la Regione,  affinché siano adottate iniziative idonee a ridurre il contributo alla manovra statale contenuta nel D.L. n.66/2014 a carico delle Province e degli enti che alle stesse subentreranno;

il medesimo Vice Presidente vicario della Provincia a sollecitare la Regione Lombardia e il Governo  affinché garantiscano comunque l’attribuzione delle risorse necessarie ad assicurare la manutenzione del patrimonio infrastrutturale esistente (strade e scuole), garantendo  in ogni caso la tutela dei  diritti costituzionalmente riconosciuti,  quali il diritto alla mobilità e all’istruzione;

lo stesso si adoperi nelle sedi ritenute più adeguate affinché siano esclusi dalle somme rilevanti ai fini del patto di stabilità i versamenti allo Stato derivanti dall’applicazione del D.L. n.66/2014;

 INVITA

il Vice Presidente vicario della Provincia a promuovere ogni iniziativa, anche in sede giurisdizionale, per sostenere i profili di illegittimità costituzionale delle norme di cui al D.L. n.66/2014, anche attraverso il ricorso avverso i provvedimenti applicativi del medesimo.

Ultimo aggiornamento
26/06/2020, 11:32